Sez. 3, Sentenza n. 2587 del 22/02/2002 (Rv. 552459 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione contro gli infortuni - Prescrizione annuale - Decorrenza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto "de quo", atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come "fatto coperto dall'assicurazione" ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)