Sez. 1, Sentenza n. 302 del 28/02/1969 Ud. (dep. 30/05/1969) Rv. 111631 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE -CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA -CENSURA DI INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - GENERICITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE -CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA -CENSURA DI INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - GENERICITA.*
Il motivo con cui si denuncia la 'violazione dell'art.524 n.1 cod. proc.pen. per inesatta e inadeguata interpretazione delle risultanze processuali e valutazione delle provè senza la enunciazione delle ragioni che giustificano la censura, non consentendo al giudice della impugnazione di esercitare il proprio potere di controllo sulla pronuncia impugnata e risolvendosi in una formula indeterminata adattabile a qualsiasi sentenza, e motivo generico e come tale e inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)