Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 24/03/1979 (Rv. 398065 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SOMME RISPETTIVAMENTE LIQUIDATE PER I DANNI DA INVALIDITA TEMPORANEA, PER QUELLI NON PATRIMONIALI ED ALLA VITA DI RELAZIONE, DA UN LATO, E PER I DANNI DA INVALIDITA PERMANENTE E PER QUELLI DOVUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO, DALL'ALTRO - INTERESSI - DECORRENZA RISPETTIVA - SPECIFICAZIONE NELLA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - RIFORMA IN PEIUS DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SOMME RISPETTIVAMENTE LIQUIDATE PER I DANNI DA INVALIDITA TEMPORANEA, PER QUELLI NON PATRIMONIALI ED ALLA VITA DI RELAZIONE, DA UN LATO, E PER I DANNI DA INVALIDITA PERMANENTE E PER QUELLI DOVUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO, DALL'ALTRO - INTERESSI - DECORRENZA RISPETTIVA - SPECIFICAZIONE NELLA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - RIFORMA IN PEIUS DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce una inammissibile riforma peggiorativa della pronuncia di primo grado in pregiudizio del responsabile di un fatto illecito l'esatta specificazione, contenuta nella sentenza d'appello, che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono, per i danni da invalidita temporanea e per quelli non patrimoniali e alla vita di relazione, dalla data dell'evento dannoso, mentre per i danni da invalidita permanente e per gli esborsi di somme di danaro per spese sostenute dal danneggiato essi decorrono dalla fine del periodo di invalidita temporanea.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)