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Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016 (Rv. 638323 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Obbligo di valutazione da parte del giudice civile - Esclusione - Vaglio delle argomentazioni difensive fondate su fatti accertati in sede penale o sulla motivazione della sentenza penale - Doverosità.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638323-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)