Sez. 1 - , Ordinanza n. 4586 del 14/02/2023 (Rv. 667017 - 01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Società a responsabilità limitata - Revoca dell'amministratore senza giusta causa - Diritto al risarcimento del danno – Sussistenza - Limiti.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE
La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.
Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)