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Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 18/04/1966 Ud. (dep. 27/05/1966) Rv. 101599 - 01

MINIERE - SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - POLIZIA DELLE MINIERE - DISCIPLINA - VIGILANZA - AUTORITA CUI COMPETE - POTERI DEL PREFETTO - MISURE DI SICUREZZA PER IL BRILLAMENTO DELLE MINE - RECLAMABILITA ED INOSSERVANZA.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101599-01

MINIERE - SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - POLIZIA DELLE MINIERE - DISCIPLINA - VIGILANZA - AUTORITA CUI COMPETE - POTERI DEL PREFETTO - MISURE DI SICUREZZA PER IL BRILLAMENTO DELLE MINE - RECLAMABILITA ED INOSSERVANZA.*

La materia relativa alla polizia delle miniere e delle cave e disciplinata dal DPR 9 aprile 1959, n 128, il quale demanda, oltre che al corpo delle miniere, anche ai prefetti la vigilanza sulla applicazione delle norme in proposito, per conto del ministero dell'industria e del commercio. In particolare il prefetto puo, su proposta dell'ingegnere capo, disporre con suo decreto misure precauzionali per il brillamento delle mine. Contro tale provvedimento, come contro tutti i provvedimenti emanati dal prefetto in materia mineraria, puo essere proposto ricorso al ministero per l'industria ed il commercio; pero esso non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del ministero medesimo. Le misure di sicurezza impartite con provvedimento prefettizio hanno immediata attuazione, senza postulare la necessita di ulteriori accertamenti con relativi Atti di diffida. In caso d'inosservanza e applicabile la sanzione dettata dall'art 686 del DPR citato.*

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1959 num. 128 art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)