diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 14/03/1995 (Rv. 491129 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Disciplina - Decisione arbitrale straniera - Originale o copia debitamente autenticata - Produzione - Necessità - Formalità di autenticazione - Disciplina - Autenticità della copia - Verifica - Obbligo del giudice - Mancato disconoscimento o contestazione dell'autenticità della sottoscrizione del documento prodotto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491129-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE

Nella disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge n. 62 del 1968), la deliberazione di pronunzia arbitrale straniera postula la produzione, contestualmente con la proposizione della domanda, dell'originale della decisione arbitrale, ovvero di copia debitamente autenticata di essa, conformemente alle regole di procedura vigenti nel territorio in cui la decisione è invocata, con la conseguenza che, in caso di delibazione richiesta in Italia, devono applicarsi le formalità di autenticazione previste dalla legge italiana (tra cui l'art. 72 legge n. 89 del 1913, che richiede, per l'autenticazione di un atto, l'autentica di tutte le firme, non soltanto di alcune di quelle apposte sull'atto stesso); la verifica dell'autenticità della copia della decisione invocata - costituendo, nel sistema della citata Convenzione, un adempimento correlato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di delibazione - deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni di parte, atteso anche che il mancato disconoscimento e la mancata contestazione secondo la legge italiana (artt. 214 e 215 cod. proc. civ.), dell'autenticità della sottoscrizione del documento prodotto, non può assumere, comunque, rilevanza processuale, in quanto le parti del giudizio di delibazione non sono destinatarie dell'onere di disconoscimento, non essendo "autori" (nè eredi, né aventi causa dell'autore) dello stesso, che è stato reso e sottoscritto all'estero dagli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 72, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)