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Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 03/06/1997 Ud. (dep. 07/08/1997) Rv. 208315 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegno da parte di soggetto non titolare del conto corrente, mediante falsificazione della firma del titolare del conto o della firma di una terza persona - Reato di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208315-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Nel caso in cui un assegno bancario venga emesso da soggetto, non titolare del conto corrente, mediante apposizione della falsa firma del vero titolare del conto stesso o di una terza persona, non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 - emissione di assegno senza l'autorizzazione del trattario - perché il presupposto della falsificazione consiste nell'intenzione di avvalersi di una autorizzazione ad emettere assegni che comunque esiste, ancorché beneficiario di essa sia altro soggetto e cioè il titolare del conto corrente. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso una sentenza del Pretore il quale aveva assolto, per insussistenza del fatto, l'imputato accusato di aver emesso un assegno apponendovi la falsa firma di persona diversa dal titolare del relativo conto corrente, ed aveva altresì evidenziato che non si era proceduto per il reato di falso non essendo stata presentata querela).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)