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Sez. 1, Sentenza n. 3702 del 21/12/1971 (Rv. 355481 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355481-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

L'art 38 del RD 8 luglio 1937, n 1516, prescrivendo che l'impugnazione, da parte dell'ufficio, della decisione della commissione distrettuale si effettua dando comunicazione al contribuente, nei termini previsti, dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda, non comporta l'Obbligo di dettagliata esposizione ab initio delle ragioni di censura addotte, mirando a soddisfare, in relazione all'art 342 cod proc civ, l'esigenza di delimitare in Forma certa e chiara l'oggetto del riesame demandato al giudice di secondo grado. Tale scopo puo considerarsi raggiunto se vengono prospettate, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali si ritiene ingiusta la decisione impugnata, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di identificare, con assoluta sicurezza, alla stregua del contenuto e dei limiti della controversia dibattuta in primo grado, i punti su cui e chiamato a portare il proprio giudizio. (nella specie e stato ritenuto rispondente al requisito della specificita il gravame proposto dall'ufficio deducendo che il valore deciso dalla commissione distrettuale non trova corrispondenza con quello venale in comune commercio all'atto del trasferimento). (Conf 1659'70, mass n 347597; V 1703'70, mass n 347648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)