diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6710 del 12/06/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165334 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA DEL VEICOLO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA INTRODUZIONE DELL'ART. 80 BIS CODICE STRADALE.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165334-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA DEL VEICOLO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA INTRODUZIONE DELL'ART. 80 BIS CODICE STRADALE.*

Prima della entrata in vigore dell'art. 80 bis cod. strad., la confisca del veicolo costituiva una mera facoltà del giudice di merito, oggetto del suo potere discrezionale derivantegli dalla prima parte dell'art. 240 cod. pen.; per cui essa (pur differendo dalle altre misure di sicurezza perché prescindente dalla pericolosità sociale del reo e diretta solo ad evitare che il veicolo restasse nella disponibilità dell'imputato e potesse costituire stimolo a commettere ulteriori illeciti) ben poteva essere disposta dal giudice medesimo, purché fornita di adeguata motivazione al fine di comprovare che il potere discrezionale, concessogli dalla legge, non si fosse mutato in arbitrio. (V mass n 109725).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 bis CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)