Sez. 1, Sentenza n. 4860 del 14/05/1998 (Rv. 515433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Riassunzione del giudizio - Sentenza - Ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio - Poteri della Corte nell'interpretazione della propria sentenza di annullamento con rinvio - Come giudice del fatto - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
La questione relativa alla individuazione dei poteri che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione attribuisce al giudice del rinvio va risolta nel senso che la S.C., essendo, nella specie, giudice anche del fatto, può direttamente apprezzare tanto la propria sentenza di annullamento, quanto (pur entro i limiti necessari all'interpretazione di quella pronuncia) la sentenza di appello annullata ed il ricorso proposto avverso la medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)