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Sez. 1, Sentenza n. 10324 del 13/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170964 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE DI DANARO PROVENIENTE DA FURTO - DESTINAZIONE DEL DANARO - PER FINI DI PROFITTO PERSONALE - SUSSISTENZA DELLA RICETTAZIONE - FAVOREGGIAMENTO REALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170964-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE DI DANARO PROVENIENTE DA FURTO - DESTINAZIONE DEL DANARO - PER FINI DI PROFITTO PERSONALE - SUSSISTENZA DELLA RICETTAZIONE - FAVOREGGIAMENTO REALE - ESCLUSIONE.*

Colui il quale riceva del danaro come compendio del furto, destinato all'acquisto di stupefacenti per conto di altri, e lo utilizzi anche a suo vantaggio commette il delitto di ricettazione e non già quello di favoreggiamento reale, in quanto dimostra con la sua condotta non solo di essere spinto dal fine di aiutare l'autore del furto nel realizzare la spendita del relativo compendio, ma anche quello di procurare a sè un ben definito profitto. (V mass n 164372, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)