Sez. 6, Sentenza n. 48744 del 06/12/2011 Ud. (dep. 30/12/2011) Rv. 251472 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Sequestro di persona a scopo di estorsione - Sottrazione di minori alla custodia genitoriale al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione - Sussistenza dell'ipotesi criminosa - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
È integrata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non quella di cui all'art. 574 cod. pen., qualora, mediante una "abductio" o una ritenzione violenta o fraudolenta, "l'infans" o "l'amens" siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, la S.C. ha configurato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino di cinque mesi, rilevando che l'art. 630 cod. pen. è diretto a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall'art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall'art. 574 cod. pen. risulta introdotto dall'ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)