Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 427 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3736
- Riscossione delle imposte
- Sospensione dell'esecuzione
- Attribuzione esclusiva all'intendente di finanza
- Manifesta infondatezza della questione.
- Art. 54 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- Artt. 3, 24, 113 Cost.
Leggi la massima
La garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giuri- sdizionale; peraltro la tutela del contribuente contro gli atti esecutivi è assicurata, oltreché dal potere di sospensione at- tribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo solo parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche dall'eventuale decisione favorevole delle Commissioni tributarie e dalla successiva reintegrazione del suo patrimonio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti del contribuente; questione già decisa con S.n. 63/1982 e con O.nn. 68 e 288/1986).
Norme impugnate
- art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 25 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile vertente tra Galasso Rosa e Esattoria Comunale di Napoli, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Galasso Rosa, soggetto passivo di esecuzione esattoriale, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del 15 ottobre 1986 (reg. ord. n. 4 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;
che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 113 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, e con numerosi altri provvedimenti, tra cui ultimamente le ordinanze n. 68 e n. 288 del 1986;
che con questi la Corte ha escluso la fondatezza delle questioni nella considerazione che la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giurisdizionale;
che la Corte ha altresì osservato come contro gli atti esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle Commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di Napoli-Barra con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze