Sez. U, Sentenza n. 2089 del 14/03/1990 (Rv. 465917 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DIVIETO DI COGNIZIONE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DIVIETO DI COGNIZIONE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo a procedimento pendente davanti alla Corte dei conti e devoluto alla sua giurisdizione (nella specie, in materia di responsabilità contabile di pubblici amministratori), si deve escludere la deducibilità, con regolamento preventivo, del divieto per detta Corte di estendere la propria indagine a questione pregiudiziale spettante alla cognizione di altro giudice, atteso che tale regolamento ha la funzione di individuare il giudice munito di giurisdizione sulla controversia in relazione al quale viene proposto, e non con riguardo ad altra controversia che potrebbe assumere valore di causa pregiudiziale ad essa, con la conseguenza che l'eventuale esorbitanza del giudice medesimo dai limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali, se e quando si verifichi, può integrare soltanto ragione d'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, della relativa pronuncia.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)