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Sez. 3 - , Sentenza n. 15229 del 22/01/2020 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 278783 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE | Incidente probatorio - Somministrazione di test psicologici preliminari alla verifica peritale – Natura di atto irripetibile – Esclusione – Partecipazione dei consulenti di parte – Necessità – Esclusione – Trasparenza della metodologia applicata - Rilevanza
Stato
decisa il 2020-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278783-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE

In tema di incidente probatorio, la preliminare somministrazione di test psicologici ai minori che devono essere ascoltati, volta a verificare la loro capacità a testimoniare ed in funzione preparatoria nell'approccio agli stessi, non ha natura di atto irripetibile e, come tale, non richiede necessariamente la partecipazione in contraddittorio dei consulenti di parte. (In motivazione la Corte ha precisato che, nella fase di materiale somministrazione di test psicologici ai minori, ciò che rileva è la trasparenza della metodologia adottata e la verificabilità dei protocolli seguiti secondo quanto previsto dall'art. 4 della Carta di Noto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)