Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Titolo VI. Della responsabilita' degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.
Art. 251
1. Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.37
Art. 252
1. Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.
2. Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.
3. Gli amministratori incorrono, altresi', nella responsabilita' di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.
Art. 253
1. Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.
2. Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.
3. I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita', riferendone al Ministero dell'Interno.
Art. 254
1. Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:
1) per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
2) per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.
Art. 255
1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennita' corrisposte a commissari, di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.
Art. 256
1. Gli amministratori, che emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge, sono in proprio ed in solido responsabili del debito risultante a carico dei rispettivi enti.
Art. 257
1. Gli amministratori elle intraprendono o sostengono una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti nei casi e nelle forme di legge, sommo responsabili in proprio e in solido delle spese e dei danni.
Art. 258
1. Le somme delle quali gli amministratori e tutti coloro in genere che abbiano maneggiato pubblico denaro siano dichiarati contabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.
Art. 259
1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.
2. Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovra' farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.
3. Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.
4. L'autorita' giudiziaria, su richiesta del Prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.
Art. 260
1. Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.
2. Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.
3. Contro la decisione del Consiglio di Prefettura e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.37
Art. 261
1. Gli amministratori e gli impiegati dei comuni delle provincie e dei consorzi, nonche' delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o a terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.
2. Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di piu' amministratori o di piu' impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.
3. Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potra' porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.
Art. 262
1. Sono esenti da responsabilita' i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui e' derivato il danno.
Art. 263
1. Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purche' la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.
Art. 264
1. L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, e' fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza, dalla Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
2. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi.
3. Il tribunale in camera di consiglio puo' anche autorizzare l'iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta, azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.
4. La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria per responsabilita', puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorita' medesima, ometta di provvedere.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.
Art. 265
1. L'azione per far valere la responsabilita' nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni, e' di competenza dell'autorita' giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
Titolo VII. Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.
Capo 1°. Delle circoscrizioni amministrative e della rappresentanza.
Art. 266
1. Le denominazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto Reale, sentiti in ogni caso gli enti interessati e il rettorato provinciale.
Art. 267
1. I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
2. Contro il provvedimento e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Art. 268
1. L'ordinamento dei comuni e delle provincie non puo' subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.
2. Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.
Art. 269
1. Le donne sono escluse dagli uffici di Podesta', vice-podesta', delegato del Podesta', Preside, vice-preside, rettore, amministratore di consorzi, nonche' di componente della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 270
1. I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.
2. I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.
Art. 271
1. Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge.