Sez. 1, Ordinanza n. 255 del 22/01/1971 Cc. (dep. 18/03/1971) Rv. 117225 - 01
DIFESA E DIFENSORI - REVOCA - SOTTRAZIONE - IMPUTATO DETENUTO - REVOCA O SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - RAPPORTO TRA GLI ARTT 80 E 133 COMMA SECONDO COD PROC PEN.*
DIFESA E DIFENSORI - REVOCA - SOTTRAZIONE - IMPUTATO DETENUTO - REVOCA O SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - RAPPORTO TRA GLI ARTT 80 E 133 COMMA SECONDO COD PROC PEN.*
Non vi e contrasto tra le due norme degli artt 80 e 133 cpv cod proc pen. la prima considera 'efficacì le dichiarazioni fatte dagli imputati in carcere, nei modi prescritti, cioe valide come se fossero ricevute direttamente dall' Ag, attribuendo ad esse una completezza formale che altrimenti non avrebbero avuto. L'art 133 cpv cod proc pen disciplina, all'opposto, il caso particolare della revoca o della sostituzione del difensore di fiducia da parte di qualsivoglia imputato, detenuto o no, stabilendo che la revoca o la sostituzione non sono produttive di 'effettò se non sono comunicate all' Ag. L'atto di revoca o di sostituzione da parte di un imputato detenuto, quindi, e formalmente e giuridicamente completo col rispetto dell'art 80 cod proc pen ma, in quanto negozio processuale, non e operante se non avviene la detta comunicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)