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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 233 del 1975

Decisione
decisa il 1975-10-22, depositata il 1975-10-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:233
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8095

  • Industria e commercio
  • Certificato per l'importazione e l'esportazione di prodotti
  • D.l. 19 dicembre 1969, n. 947, art. 16
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, essendo già stata dichiarata la illegittimità della norma con sentenza n. 232 del 1975.

Norme impugnate

  • art. 16 d.l. 19 dicembre 1969, n. 947
  • legge 11 febbraio 1970, n. 23

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, recante norme sul rilascio del certificato per l'importazione o l'esportazione di determinati prodotti, convertito in legge 11 febbraio 1970, n. 23, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Biscotti Colussi Perugia e il Ministero del commercio con l'estero, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione del Ministero del commercio con l'estero; udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del commercio con l'estero.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.
punto 2
Considerato che con sentenza in pari data n. 232 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma denunciata e del secondo comma nella parte in cui ha reso possibile al Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21 agosto 1967, n. 473.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze