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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 (Rv. 645187 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Principio della soccombenza – Parte vittoriosa – Compensazione – Potere discrezionale del giudice di merito – Contenuto – Sindacato di legittimità – Limiti.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645187-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)