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Sez. 3, Sentenza n. 2122 del 10/08/1967 (Rv. 329251 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1967-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329251-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTO.*

Il terzo comma dell'articolo 1182 cod civ, a norma del quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie, derivanti da un titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, cioe ai crediti liquidi ed esigibili. Al di fuori di questa ipotesi, l'obbligazione, ove non soccorra alcuno dei criteri indicati nel primo comma del predetto articolo 1182, va adempiuta a domicilio del debitore al tempo della scadenza, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 1182 cod civ. (Cfr 391'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)