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Sez. 1, Sentenza n. 787 del 23/01/1993 (Rv. 480414 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - In genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) | Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Omessa o insufficiente indicazione - Nullità della citazione - Condizioni - Risultanza dell'organo non indicato da atti richiamati nella citazione e tempestivamente prodotti - Nullità della citazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480414-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - In genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato)

La mancanza o l'insufficienza delle indicazioni dell'organo o ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione solo quando determini, per la controparte, l'impossibilità di controllare se l'atto proviene dall'organo legittimato e se il processo sia stato, quindi, regolarmente instaurato. Ne consegue che la nullità non si configura allorché l'organo non indicato nella citazione risulti da atti in essa richiamati e tempestivamente prodotti, per modo che l'intimato sia in grado, consultandoli, di procedere alle opportune verifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)