Sez. 1, Sentenza n. 3824 del 26/11/1968 (Rv. 337257 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI - AL PORTATORE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA - CONDIZIONI - MERA TRADIZIONE - INSUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI - AL PORTATORE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA - CONDIZIONI - MERA TRADIZIONE - INSUFFICIENZA.*
E ben vero che l'art. 2003 cod.civ., stabilisce che il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo, ma e altresi vero che, ad effettuare il trasferimento in proprieta, non basta da sola la semplice tradizione materiale, comunque ed a qualsiasi titolo eseguita, ma e necessario che questa abbia la sua causa giuridica in un valido negozio di trasmissione, in virtu del quale, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la proprieta del titolo passa da un soggetto all'altro, ed in Mancanza del quale, al contrario, il trasferente e legittimato ad agire per la restituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)