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Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

2. Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

3. Il Comitato e' costituito:

  1. 1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  2. 2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

  3. 3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro o la, previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

  4. 4) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

4. Per ognuno dei componenti del Comitato e' nominato un supplente.

5. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti.

6. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto dei presidente.

Art. 2

1. Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e' costituita presso l'istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalita' giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa.

2. Spetta alla Gestione I.N.A.- Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali.

3. L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

4. La gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, e' presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

6. Il bilancio e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.3

Art. 3

1. Alla gestione I.N.A.- Casa e' preposto un Consiglio direttivo formato:

  1. 1) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni;

  2. 2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse;

  3. 3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

  4. 4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

  5. 5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

2. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

3. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa.

Art. 4

1. Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

  1. 1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede;

  2. 2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;

  3. 3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

4. Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art. 5

1. Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge:

  1. a) lo Stato versera', un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

  2. b) i dipendenti - comunque qualificati - dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonche' delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

  3. c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

2. I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennita' di caropane, della indennita' di mancata mensa, delle indennita' di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilita' eccedenti la dodicesima.

Art. 6

1. E' data facolta' ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessita' del complesso familiare.

2. L'imposta sara' applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sara' destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo.

3. Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

Art. 7

1. I contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati all'I.N.A.-Casa a rate mensili.

2. I contributi, di cui alla lettera b), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

3. Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera e), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

4. Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5.1

5. Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovra' essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza, onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le somme per conto di essa riscosse.

Art. 8

1. Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'art. 1, e la Gestione I.N.A.-Casa si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

2. I rapporti fra il Comitato, di cui all'art. 1, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.

3. Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-Casa, di cui all'art. 2, sara' provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 28.

Art. 9

1. Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

  1. 1) abbiano compiuto il 59° anno di eta';

  2. 2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;

  3. 3) siano lavoratori del mare avvicendati.

2. Sono esclusi altresi' dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

3. Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.

Art. 10

1. Il Comitato di cui all'art. 1 predisporra' un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'art. 5.

2. Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori.

3. La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verra' stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

4. Detto piano dovra' tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distinzioni belliche.

5. In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovra' essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Art. 11

1. Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato puo' incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonche' consorzi e cooperative di produzione e di lavoro.

2. Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o piu' aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti.

3. La costruzione dovra' essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalita' da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per meta' assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per meta' destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19.

4. Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

5. In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvedera', secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22.

6. Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.

Art. 13

1. Meta' degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sara' assegnata in proprieta' e meta' sara' destinata alla locazione.

2. I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprieta' che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.

3. I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilita' di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sara' fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprieta' a norma dell'art. 14.

4. Annualmente si procedera' altresi' all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

Art. 14

1. L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprieta' avverra' a mezzo di promessa di vendita con consegna, immediata e pagamento rateale.

2. L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.- Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art.

22. Il Comitato di attuazione fissera' annualmente il termine entro il quale dovra' avvenire il riscatto.

4. L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione e' stata accolta.

5. Sara' all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

6. E' in facolta' dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonche' di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito purche' ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Art. 15

1. L'assegnatario potra', alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualita' di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

2. La cessione fatta in difformita' delle disposizioni del regolamento e' nulla di pieno diritto.