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Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021 (Rv. 663544 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO | Diritto d'autore - Violazione - Risarcimento del danno da lucro cessante - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2021-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663544-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO

In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 48 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)