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Sez. 4, Sentenza n. 11136 del 04/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 262869 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Responsabilità per omesso impedimento dell'evento - Interpretazione in termini solidaristici - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262869-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

La norma dell'art. 40, secondo comma cod. pen., secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, va interpretata in termini solidaristici, alla luce dell'art. 2 Cost., il quale, ispirandosi al principio del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità della direttrice di una casa di riposo per anziani, per omessa predisposizione di misure idonee ad impedire l'accesso ad una scalinata, sulla quale rovinava un'ospite della struttura, procurandosi gravi lesioni conducenti alla morte, giacché a lei spettava la gestione dei degenti rispetto alle ordinarie esigenze di vita, comprendenti sul controllo sulle fonti di pericolo per l'incolumità fisica degli anziani).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)