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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 476 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-15, depositata il 1994-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:476
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 21147

  • Giudizio di legittimità costituzionale
  • Indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni censurate
  • Possibilità di correzione
  • Condizioni
  • Fattispecie.
Leggi la massima
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza. (Nella specie la Corte ha rilevato che la questione formulata, riguardo alla commisurazione dell'imposizione straordinaria prevista per il 1992 a carico dei possessori di aeromobili al peso anziché al valore commerciale degli stessi, nei confronti degli "artt. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 202, ed 8, primo comma, lett. b), della legge 14 novembre 1992, n. 438", concerneva più esattamente, come si evince dal contesto dell'ordinanza, l'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento per la determinazione del tributo, rinvia all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e che perciò in questi termini debba ritenersi proposta). - S. nn. 142/1993 e 188/1994. red.: S.P.

Massima n. 21148

  • Tributi in genere
  • Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico dei possessori di aeromobili
  • Commisurazione del tributo al peso e non al valore commerciale del bene
  • Asserita conseguente violazione del principio della capacità contributiva
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202). red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 21149

  • Tributi in genere
  • Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico dei possessori di aeromobili
  • Commisurazione del tributo al peso e non al valore commerciale del bene
  • Asserita conseguente violazione del principio di parità di trattamento
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento, va dichiarata manifestamente infondata se l'ordinanza di rimessione, come nel caso di specie, non fornisca, al di là di una generica doglianza, alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202). red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (recte: art. 8, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'Ufficio del Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n. 297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Torino - nel corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti dell'Amministrazione delle finanze - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438; che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della imposta straordinaria versata per il possesso di un aeromobile, in forza dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438; che, secondo il remittente, "gli artt. 9, comma 1, della legge 12 luglio 1991 ed 8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 1992, n. 438", nel commisurare l'ammontare del tributo dovuto dai possessori di aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, "non rispettandosi né il principio della capacità contributiva, né quello della parità di trattamento dei cittadini"; che, dal contesto dell'ordinanza, si evince che la questione sollevata, concerne più esattamente l'art. 8, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento per la determinazione del tributo straordinario, dovuto per l'anno 1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;
punto 2
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge, sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994); che, per quanto attiene alla lamentata violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità; che, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, l'ordinanza di rimessione, al di là di una generica doglianza, non fornisce alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza; che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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