Sez. 3, Sentenza n. 30251 del 15/07/2011 Ud. (dep. 29/07/2011) Rv. 251313 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Condanna dell'imputato - Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - Silenzio e contumacia dell'imputato - Verifica di ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti - Obbligo del giudice - Esclusione.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice non è tenuto a tale verifica in quanto l'imputato, con tale condotta processuale, non ha offerto al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)