Sez. 3, Sentenza n. 26374 del 16/12/2014 (Rv. 633761 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Rivalutazione ed interessi - Natura - Riconoscimento di entrambi d'ufficio, anche in grado di appello - Ammissibilità - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI
La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)