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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 235 del 1990

Decisione
decisa il 1990-05-03, depositata il 1990-05-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:235
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15478

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Impossibilità per gli interessati, pur dopo l'espropriazione, finché manchi la relazione di stima, di agire in giudizio per ottenere la giusta indennità
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua. - S. n. 67/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il 30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683 a 690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con le otto ordinanze indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sotto il profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima; che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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