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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 133 del 1995

Decisione
decisa il 1995-04-05, depositata il 1995-04-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:133
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21332

  • Ordinamento penitenziario
  • Affidamento in prova del condannato militare
  • Condizioni per la concessione del beneficio
  • Preclusione 'ex lege' in caso di precedenti condanne per determinati reati (rapina, estorsione ecc..) anche dopo l'abrogazione di analoghi divieti nell'ordinamento penitenziario comune
  • Lamentata violazione del principio di ragionevolezza
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - In termini, S. n. 49/1995. Sulla manifesta inammissibilità di questioni su norme già riconosciute incostituzionali, da ultimo O. n. 41/1995. Red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20 dicembre 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza sulle istanze proposte da Mercia Marco e da Ferrante Vincenzo iscritte ai nn. 762 e 800 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, rese nel corso di due procedimenti per la concessione di affidamento in prova dei condannati militari Mercia Marco (ordinanza del 6 dicembre 1994) e Ferrante Vincenzo (ordinanza del 20 dicembre 1994), il Tribunale militare di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che in base alla disposizione impugnata non è possibile concedere il beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in precedenza, sono stati condannati per i reati comuni di "rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale"; che il Tribunale militare di sorveglianza - dopo aver osservato che un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento penitenziario comune - ne rileva l'abrogazione ad opera della novella del 1986 e sostiene, conseguenzialmente, l'incostituzionalità, per irragionevolezza, del mantenimento della preclusione ex art. 1, secondo comma, legge n. 167 del 1983.
punto 2
Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale", e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la parte di norma oggetto di impugnativa, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ult. ordinanza n. 41 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze