Sez. 2, Sentenza n. 591 del 06/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102375 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONI - MOTIVI RIFLETTENTI L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA - ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA A UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONI - MOTIVI RIFLETTENTI L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA - ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA A UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITA.*
Agli effetti dell'art 515 comma primo cod proc pen, per 'punti della decisioné si debbono intendere quelle parti della pronuncia impugnata che possono essere esaminate e considerate in modo autonomo. La parte della sentenza concernente l'esistenza di una circostanza aggravante deve considerarsi autonoma rispetto a quella che riguarda l'affermazione di responsabilita; per conseguenza, qualora l'imputato nel motivo d'appello si sia limitato a contestare la propria colpevolezza, il giudizio di secondo grado non puo prendere in esame la questione relativa all'esistenza di un'aggravante applicata dal primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)