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Sez. 2, Sentenza n. 591 del 06/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102375 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONI - MOTIVI RIFLETTENTI L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA - ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA A UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102375-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONI - MOTIVI RIFLETTENTI L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA - ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA A UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITA.*

Agli effetti dell'art 515 comma primo cod proc pen, per 'punti della decisioné si debbono intendere quelle parti della pronuncia impugnata che possono essere esaminate e considerate in modo autonomo. La parte della sentenza concernente l'esistenza di una circostanza aggravante deve considerarsi autonoma rispetto a quella che riguarda l'affermazione di responsabilita; per conseguenza, qualora l'imputato nel motivo d'appello si sia limitato a contestare la propria colpevolezza, il giudizio di secondo grado non puo prendere in esame la questione relativa all'esistenza di un'aggravante applicata dal primo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)