Sez. 3, Sentenza n. 1981 del 21/07/1966 (Rv. 323846 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - IDENTIFICAZIONE DEI BENI DI CUI SIA DIMOSTRATA DOCUMENTALMENTE L'APPARTENENZA AL RECLAMANTE - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - IDENTIFICAZIONE DEI BENI DI CUI SIA DIMOSTRATA DOCUMENTALMENTE L'APPARTENENZA AL RECLAMANTE - INAPPLICABILITA.*
I limiti di prova stabiliti dall'art 621 cod proc civ riguardano i diritti di proprieta, ma, quando di questi diritti si ravvisi fornita prova documentale, non puo ritenersi vietato di far ricorso a prova testimoniale e, quindi, anche a presunzioni, al fine di identificare gli oggetti, di cui i titoli dimostrano l'appartenenza al reclamante: in tal caso, invero, l'indagine ha per oggetto dei meri fatti materiali e non dei fatti su cui si fondi la pretesa giuridica di un diritto reale sui beni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)