Sez. 1, Ordinanza n. 2190 del 06/11/1978 Cc. (dep. 14/12/1978) Rv. 140586 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SOSPENSIONE O REVOCA DEL REGIME DI SEMILIBERTA - COMPETENZA FUNZIONALE, ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SOSPENSIONE O REVOCA DEL REGIME DI SEMILIBERTA - COMPETENZA FUNZIONALE, ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - FATTISPECIE.*
In materia di semiliberta la legge prevede la Competenza funzionale, esclusiva, assoluta ed inderogabile della Sezione di sorveglianza sia per quanto attiene ai provvedimenti positivi o negativi sulla istanza dell'interessato, sia per quanto concerne ogni questione di sospensione o di revoca del beneficio, come quella derivante dalla sopravvenienza di un provvedimento di cumulo emesso ex art 582 cod proc pen. (nella specie e stata ritenuta la nullita radicale dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza sul presupposto della Competenza esclusiva della Sezione di sorveglianza, chiarendosi che l'art 69 della legge penitenziaria, il quale attribuisce al magistrato di sorveglianza la funzione di impartire Disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati, ha carattere generale e va quindi coordinato con altre norme ed in particolare con quelle aventi carattere di specialita in quanto prevedono, per ragioni di materia e di funzione, la Competenza di altri organi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)