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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1995

Decisione
decisa il 1995-01-12, depositata il 1995-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:22
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21222

  • Processo penale
  • Procedimento davanti al pretore
  • Esclusione dell'udienza preliminare
  • Emissione del decreto di citazione da parte del pubblico ministero
  • Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra imputati nel procedimento pretorile e imputati nel procedimento innanzi al tribunale
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, la direttiva espressa al n. 1 della legge di delega per il codice di procedura penale fissa già il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti il tribunale, e d'altra parte, pur con la massima semplificazione, è garantito in ogni caso all'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Non può perciò dirsi che - come sostenuto dal giudice "a quo" - le disposizioni della legge di delega (art. 2, n. 103) e del codice (art. 554) che riguardo al processo pretorile rispettivamente prevedono la esclusione dell'udienza preliminare e la emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, diano luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento degli imputati in tale processo rispetto agli imputati nei procedimenti innanzi al tribunale, in quanto, nei primi, non garantirebbero il diritto del cittadino di non essere tratto in giudizio sulla base di un'accusa infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 103, legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 554 cod. proc. pen.). - Sul principio di massima semplificazione nel processo pretorile, v. S. n. 123/1993. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 2, n. 103) legge 15 febbraio 1987, n. 81
  • art. 554 c.p.p.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 554 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Sapia Carlo iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nella parte in cui esclude l'udienza preliminare nel procedimento pretorile, nonché dell'art. 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il decreto di citazione a giudizio sia emesso dal pubblico ministero anziché dal giudice dell'udienza preliminare; che ad avviso del pretore le norme impugnate determinano un trattamento ingiustificatamente diverso degli imputati nei procedimenti pretorili, in raffronto a quelli in procedimenti avanti il Tribunale, in quanto non garantirebbero il diritto del cittadino di non essere tratto a giudizio sulla base di un'accusa infondata; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la lamentata mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento pretorile è proprio ciò che volutamente differenzia tale tipo di procedimento, e che tale diversità trova piena giustificazione nel principio ispiratore dettato dalla direttiva n. 103 dell'art. 2, della legge di delega, della massima semplificazione e snellezza del rito; che, come questa Corte ha avuto occasione di rilevare, la direttiva espressa al n. 1 della stessa legge di delega fissa già il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti il Tribunale (v. sent. n. 123 del 1993); che, pur con la massima semplificazione, è garantito in ogni caso all'imputato il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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