Sez. 5, Sentenza n. 7848 del 18/05/1979 Ud. (dep. 05/10/1979) Rv. 142963 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
L'elemento psicologico nel reato di bancarotta documentale consiste nell'intenzione del fallito di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari mediante la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili o mediante l'irregolare tenuta degli stessi, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)