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Sez. L, Sentenza n. 2249 del 24/02/1993 (Rv. 481065 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Intimazione in violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Conversione in licenziamento "ad nutum" - Inammissibilità - Conseguenze dell'illegittimità ex art. 8 legge n. 604 del 1966 - Operatività.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481065-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Nella disciplina anteriore alla legge n. 108 del 1990, il datore di lavoro con meno di sedici dipendenti che abbia intimato un licenziamento senza osservare le garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, applicabili a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989, non può effettuare la conversione di tale licenziamento in recesso "ad nutum", ma è soggetto alle conseguenze dell'illegittimità dell'atto previste nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 per i licenziamenti intimati in carenza di potere, ossia all'obbligo di riassunzione o di risarcimento del danno nella misura ivi indicata.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)