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Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara

Testo in vigore al

Sezione IV. I periodi di iscrizione figurativa

Art. 30 Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra

1. Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1650.

2. Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

  1. a) il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

  2. b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,
    in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sempreche' ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;

  3. c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dalla Stato;

  4. d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

Art. 32 Computato dei periodi di navigazione effettuatati nei mari del Nord

1. Art. 4 legge 27 luglio 1940, n. 1211; decreto ministeriale 15 ottobre 1940; art. 15 regio decreto luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

2. Ogni periodo di navigazione consecutiva effettuata, dal 2 settembre 1939 al 10 giugno 1940, nella zona situata a levante del 12° grado di longitudine ovest (compreso il mar Baltico) fra il 65° grado di latitudine nord ed il parallelo passante per Brest, e' compiuta in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata.

Art. 34 Riconoscimento dei periodi d'internamento

1. Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 268; art. 1 regio decreto-legge 2 mario 1944 n. 80.

2. Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e' considerato come effettiva navigazione.
I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 17 del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880.

Capo III. Le prestazioni

Sezione I. Personale amministrativo