Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 (Rv. 648718 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009) - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità della norma in forza della quale il provvedimento impugnato era stato emesso – Rilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finchè la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)