Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Testo in vigore al
Testo unico
Titolo I. Universita' e Istituti superiori.
Sezione I. Ordinamento
Capo I. Fini dell'istruzione superiore e Istituti nei quali s'impartisce.
Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Art. 1 Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e 2°, decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
2. Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti, dal presente T.U.:
1° nelle Regie universita' e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2° nelle Universita' e negli Istituti superiori liberi.
3. Le Universita' e gli Istituti hanno personalita' giuridica e autonoma amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.
Art. 2 Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati.
2. La tabella medesima determina:
a) le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24;
b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.
Art. 3 (Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4 e 11, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812)
1. Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'.
2. Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura.
3. Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 4 Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39, colonia 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Le Universita', e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5 Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
1. Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta:
a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;
b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'.
2. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.
§ 1. Norme generali e posti di ruolo.
Art. 62 Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge, 25 settembre 1924, n. 1585 - Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176
1. L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.
2. I professori delle Universita' e degli Istituti di cui alle tabelle A e B sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella B e' uguale a quella dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella A.
Art. 63 Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261
1. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facolta' e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D.
2. In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facolta' o Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini della tabella D, e' consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti cosi' istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.
3. Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra piu' Universita' o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto.350
Art. 64 Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102
1. Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.
Art. 65 Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.
2. Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81.88114
3. I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.
Art. 66 Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.
Art. 67 Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
1. Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile.
Art. 142 Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2022, N. 33.
Art. 143 Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
1. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' classica possono essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole.
2. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facolta', eccezion fatta per le Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi.
3. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' artistica possono essere iscritti alle Facolta' di architettura.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1961, N. 685.204
5. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facolta' di scienze economiche e commerciali.