Sez. L, Sentenza n. 4867 del 26/04/1993 (Rv. 482036 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Forma | In materia di lavoro - Citazione anziché ricorso - Conversione della prima sul secondo - limiti.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Forma
Qualora l'opposizione contro il decreto ingiuntivo pronunziato dal Pretore in funzione di giudice del lavoro sia stata proposta non con ricorso depositato in cancelleria entro venti giorni dalla notificazione del decreto stesso, ma con citazione, questa non può tenere luogo del ricorso ove non sia stata, nel medesimo termine, a sua volta assoggettata alla detta formalità del deposito e non sia stata poi notificata alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non potendo produrre alcun effetto la notificazione compiuta prima del deposito, neanche in presenza di spontanea costituzione dell'intimato, né conseguendo alcuna sanatoria all'eventuale provvedimento di trasformazione del rito, pronunziato dal giudice ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., trattandosi di atto idoneo bensì ad incidere sull'ulteriore corso del giudizio, ma non anche a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)