Sez. 5, Sentenza n. 18657 del 03/03/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269622 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsificazione della autentica della firma apposta in calce alla procura speciale da un privato che svolga abusivamente la professione di avvocato - Reati di cui agli artt. 477 e 481 cod. pen. - Esclusione - Falso in scrittura privata - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 485, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)