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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 445 del 1992

Decisione
decisa il 1992-11-02, depositata il 1992-11-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:445
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18878

  • Processo penale
  • Procedimento pretorile
  • Dibattimento
  • Omessa previsione del potere del P.M. di integrazione o modifica del fatto-reato come contestato nel decreto di citazione
  • Lamentata lesione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e dell'obbligatorietà dell'azione penale
  • Non applicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo'
  • Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, per essere del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo, nell'impugnativa proposta, alla disciplina dell'art. 516 cod.proc.pen., la quale attiene non all'incompleta enunciazione del fatto-reato nel decreto di citazione, come lamentato dal giudice 'a quo', ma alla fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18879

  • Processo penale
  • Procedimento pretorile
  • Udienza dibattimentale
  • Funzioni di P.M.
  • Delegabilità ad ufficiali di polizia giudiziaria
  • Violazione del principio di eguaglianza
  • Lamentata partecipazione alla amministrazione della giustizia riservata a una sola categoria di persone senza garanzie di imparzialità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 333/1990 e le O. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991.

Norme impugnate

  • art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
  • art. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
  • art. 1 d.lgs. 2 febbraio 1990, n. 15

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone) nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone), con ordinanza del 18 ottobre 1991 nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero provveda alla modifica integrativa della imputazione non solo quando il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto di citazione, ma anche nei casi in cui il decreto di citazione rechi l'indicazione incompleta del fatto-reato"; che con il medesimo provvedimento il giudice remittente solleva inoltre, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo e terzo comma, e 106, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (e successive modifiche) nella parte in cui prevede che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;
punto 2
Considerato che, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura penale la incompleta enunciazione del fatto, posta dal giudice a quo a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati in ordine all'art. 516 del codice di procedura penale, comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio (con la conseguenza della rimessione degli atti al pubblico ministero per una nuova citazione a giudizio), sicché, nel caso sottoposto al suo esame, è ictu oculi del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo alla disciplina dell'art. 516 la quale attiene alla diversa fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione; che la relativa questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile; che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla questione di legittimità dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, (reiteratamente ad istanza del medesimo giudice a quo) ritenuta infondata con sentenza n. 333 del 1990 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e n. 59 del 1991; che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione mentre le considerazioni svolte nelle indicate pronunce hanno già fornito più che adeguata risposta ai profili prospettati dal remittente;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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