Sez. 1, Sentenza n. 1215 del 17/02/1983 (Rv. 425998 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO - ZONA CITTADINA ADIBITA DAL COMUNE A PARCHEGGIO - IMPOSIZIONE DI UN PAGAMENTO REGOLATO DA "PARCHIMETRI" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO - ZONA CITTADINA ADIBITA DAL COMUNE A PARCHEGGIO - IMPOSIZIONE DI UN PAGAMENTO REGOLATO DA "PARCHIMETRI" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In materia di sosta e parcheggio di veicoli su aree urbane, i comuni possono adibire zone cittadine a parcheggio imponendo un pagamento progressivo e differenziato secondo la durata della sosta, regolato a mezzo di meccanismi funzionanti con l'introduzione di monete (cosiddetti parchimetri), solo quando si tratti di parcheggi con custodia (che può, peraltro, essere attuata anche dai vigili urbani), attuandosi in tal caso un duplice rapporto giuridico, quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico che possono essere dettate per l'uso del parcheggio, e quello privatistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia dell'autoveicolo, e che giustifica la corresponsione di un compenso. L'imposizione del pagamento è, invece, illegittima quando si tratti di parcheggio non custodito, non essendo il detto Onere previsto dalla legge nell'ambito del solo rapporto pubblicistico, e realizzandosi in tal modo il versamento di un corrispettivo senza causa. (V 3606/81, mass n 414223; (V 3848/80, mass nn 407697 e 407698; (V 1945/79, mass n 398349; (V 1077/78, mass n 390439).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 3 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)