Sez. 3, Sentenza n. 16624 del 08/04/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263583 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Impianti ad energia rinnovabile - Art. 12, comma settimo, D.Lgs. n. 387 del 2003 - Rapporti con la deroga prevista dall'art. 10 legge n. 353 del 2000 - Individuazione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di reati edilizi, l'art. 12, comma settimo, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il quale prevede la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, non costituisce disposizione idonea a determinare l'applicabilità della deroga di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quale consente, in via di eccezione al divieto di edificabilità su aree boscate percorse dal fuoco, la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli interessati nei casi in cui l'esecuzione di tali opere sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 253 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)