Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 90 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17024
- Reati militari
- Mancanza alla chiamata
- Successiva incorporazione del militare imputato o condannato
- Mancata previsione della estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna, così come previsto dall'art. 8 l. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche, per gli imputati o condannati del reato di rifiuto del servizio militare che abbiano presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 83/91.
Norme impugnate
- art. 151 c.p.m.p.
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno 1990 (due) il 1° giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva";
punto 2
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze