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Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 04/11/2010 (Rv. 614861 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE | Qualificazione di un lastrico solare come parte comune ai sensi dell'art. 1117, n.1, cod. civ. - Presupposti - Individuazione - Edificio costituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera - Lastrico solare assolvente unicamente alla funzione di copertura di una sola delle stesse - Presunzione di comunione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614861-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE

In tema di condominio, per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell'art. 1117, n.1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari. Deve pertanto escludersi la presunzione di comunione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio costituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, assolva unicamente alla funzione di copertura di una sola delle stesse e non anche di altri elementi, eventualmente comuni, presenti nel c.d. "condominio orizzontale".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)