Sez. 2 - , Ordinanza n. 4454 del 14/02/2019 (Rv. 652579 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Costruzioni in aderenza realizzate in violazione dell'art. 9 della l. n. 1684 del 1962 - Azione volta alla eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi o con riduzione in pristino - Esperibilità - Riparto dell'onere della prova - Fattisepcie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte interessata a evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone l'abbattimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la manifestazione generica di disponibilità alla realizzazione di un muro di tamponamento e di un giunto tecnico al posto di soluzioni in grado di eliminare la situazione di pericolo senza dar luogo alla demolizione).
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DM Lavori pubblici 24/01/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)