Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10040 del 19/06/2012 (Rv. 622981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ordinanza che invita le parti a precisare le conclusioni - Natura decisoria - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice, "ritenendone l'opportunità ", chiuda l'istruzione ed inviti le parti a precisare le conclusioni, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio e non assimilabile in alcun modo alla sentenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)