Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 11/05/1968 (Rv. 333126 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PREVIO ESAME - NECESSITA - FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE- FATTISPECIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PREVIO ESAME - NECESSITA - FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE- FATTISPECIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.*
Il ricorso incidentale col quale si prospetta una questione pregiudiziale o preliminare rilevabile ex officio (nella specie improponibilita dell'Azione giudiziaria nei confronti dell'INPS per la presentazione del ricorso avverso un provvedimento di annullamento di posizione assicurativa oltre il termine perentorio di giorni novanta stabilito, a pena di decadenza, dall'art 1 della legge 5 febbraio 1957 n 18), ancorche condizionato all'accoglimento del ricorso principale, va esaminato prima dello stesso ricorso principale e, se la questione pregiudiziale o preliminare risulta fondata, ne comporta l'assorbimento. (contra 1108-66, massima n. 322215 1412-65, n. 719-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 05/02/1957 num. 18 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)